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16-05-2016 IMU 2016

IMU 2016
Il versamento dovrà essere effettuato:
Acconto:16 giugno 2016
Saldo: 16 dicembre 2016

Le aliquote da utilizzare per l'anno 2016 sono:

8,60 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni

5,00 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie catastali A/1, A/8, A/9). In caso contrario la prima casa e relative pertinenze sono esenti da IMU

5,00 per mille per immobili locati – solo abitazioni


I terreni, gli immobili strumentali all'attività agricola e le prime case e le relative pertinenze sono esenti da IMU con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

Per la prima casa eventualmente soggetta a IMU è possibile applicare una detrazione di 200 euro. La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.

Il versamento potrà essere effettuato solo tramite modello F24 dove:
G065 è il codice catastale del Comune di Onano

3912 – codice tributo abitazione principale e relative pertinenze – quota al Comune
3913 – codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale – quota al Comune
3914 – codice tributo per i terreni – quota al Comune
3916 – codice tributo per le aree fabbricabili – quota al Comune
3918 – codice tributo per gli altri fabbricati – quota al Comune
3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota allo Stato
3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota al Comune
3923 – codice tributo per interessi da accertamento – quota al Comune
3924 – codice tributo per sanzioni da accertamento – quota al Comune

E’ possibile effettuare il calcolo dell’IMU in acconto e stampare il modello F24 tramite il link attivato dal Comune di Onano con ANUTEL all’indirizzo http://www.riscotel.it/calcoloiuc2016/?comune=G065
VERIFICANDO CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE SIANO QUELLE ADOTTATE DAL COMUNE DI ONANO.

Download Regolamento

Si ricorda che:
- per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l’aliquota standard dello 0,76% sarà riservata allo Stato e lo 0,3% al Comune;
- Per tutti gli altri immobili il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune.

- Il valore catastale su cui applicare le aliquote dovrà essere calcolato aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:
o categoria A, C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
o categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
o categoria C/1 moltiplicatore 55

- Non possono essere considerate più di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7

- Dal 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011. La riduzione si applica anche alla TASI

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=G065.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Onano anche telefonicamente Dal lunedi al sabato dalle 9,00 alle 13,00 Tel. 0763 78021-6