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24-06-2017 Ordinanza n. 15 del 23/06/2017 - Prevenzione incendi


IL SINDACO

Premesso che ai sensi del'art. 15 della legge 225/92, il Sindaco è autorità Comunale di Protezione Civile;

Ritenuto necessario con l'approssimarsi della stagione estiva predisporre per tempo le misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi

Vista la L.R. 39/02;
Visto il Reg. Reg. 18/04/20005, n.7;
Visto l'art. 36 e 38 della L. 142/90;
Visto il D.lgs. 112/98;
Vista la Legge n. 353/2000;
Visto il D.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Ritenuta urgente ed indifferibile l'emanazione di apposita ordinanza che fissi i criteri uniformi per la prevenzione degli incendi;

ORDINA

1. IL DIVIETO di accensione di fuochi durante il periodo compreso dal 30 GIUGNO al 30 SETTEMBRE c.a. e di qualsiasi azione che possa creare pericolo di incendio su tutto il territorio Comunale;

2. RISPETTO della normativa specifica vigente, che riguarda tutti i divieti, le eccezioni, e le prescrizioni tecniche, volte a limitare il fenomeno di incendi boschivi, come stabilito dagli artt: 91 (divieto di accensione del fuoco), 92 (condizioni per l'uso del fuoco) e 93 (misure per la prevenzione degli incendi nelle aree boscate), del Regolamento della Regione Lazio 18 Aprile 2005 nº7;

3. L'OBBLIGO a tutti i proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli, parchi, giardini ecc. ecc. anche incolti, nel periodo 30/06/2012 - 30/09/2012, a procedere alla ripulitura di detti fondi, dalle erbe e dagli arbusti infestanti, specie a confine con aree boscate, strade di qualsiasi ordine, abitazioni, giardini e strutture pubbliche;

4. Relativamente alle sanzioni previste, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e/o quelle amministrative connesse alle infrazioni commesse in aree boscate o in terreni confinanti con esse o con strade pubbliche, già fissate dalla normativa specifica, si dispone la sanzione amministrativa da Euro 75,00 a Euro a Euro 500,00 (sanzione più favorevole al trasgressore Euro 150,00), per la inosservanza del divieto di accensione fuochi su tutto il restante territorio comunale, e per la mancata ripulitura dei terreni;

La vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza, è affidata alla Polizia Locale, ed ai Carabinieri Forestali;

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 30 giorni al TAR del Lazio, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo del Comune;

La presente ordinanza viene trasmessa al Comando di Polizia Locale, Carabinieri e Carabinieri Forestali nonché al Comando VV. FF ed al Prefetto di Viterbo.

Il Sindaco
Giovanni Giuliani


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