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22-04-2015 Avviso: Fatturazione Elettronica - Avviso rivolto alle Imprese e ai Professionisti


AVVISO RIVOLTO ALLE IMPRESE E AI PROFESSIONISTI

OGGETTO: Comunicazione codice identificativo degli uffici comunali destinatari della fatturazione elettronica - D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 - Art. 1, comma 213, lettera a), Legge n. 244/2007.


Il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

Per i Comuni l'obbligo decorre dal 31 marzo 2015 ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014. A partire da tale data non sarà più possibile accettare fatture che non vengano trasmesse in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013. Trascorsi tre mesi da tale data inoltre, l'assenza della fattura elettronica impedirà di effettuare qualsiasi pagamento al fornitore.

Quanto premesso si comunica che l'Ufficio del Comune di Onano individuato per l'acquisizione delle fatture elettroniche a far data dal 31 marzo 2015 risulta essere il seguente:



Vale la pena ricordare che il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario".

Inoltre ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare:

• il codice identificativo di gara (CIG), sempre obbligatorio ad eccezione delle ipotesi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 ora individuate in modo univoco nella tabella "Allegato 1" al Decreto Legge n. 66/2014 come convertito in Legge n. 89/2014;
• il codice unico di progetto (CUP), necessario in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Con riferimento al contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni da fornire e che sono finalizzate a consentire il caricamento automatico della fattura nel sistema contabile e gestionale:
• il numero e la data dell'ordine di acquisto, ovvero il numero e la data di contratto, ovvero il numero e la data della convenzione; i dati del sal, ove presente;
• il Settore o l'ufficio comunale che ha ordinato la spesa e a cui la fattura è diretta;
• il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;
• la scadenza del pagamento.

Per quanto riguarda, invece, la indicazione nella fattura elettronica dei "dati relativi all'impegno di spesa" si richiama l'attenzione su quanto previsto dall'art. 191 D.Lgs.n. 267/2000 che così recita: "Il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. … … .”

Pertanto tutte le fatture elettroniche dovranno necessariamente indicare i dati relativi all'impegno di spesa. Tali dati verranno messi a disposizione dei fornitori al momento dell'ordinazione della spesa e dovranno essere riportati in corrispondenza del campo 2.2.1.15 "RiferimentoAmministrazione" nel formato "aaaa/numero impegno".

Quanto richiesto trova fondamento nella risposta ad una delle F.A.Q. presenti sul sito www.fatturapa.gov.ite che si riporta di seguito:


"Le regole di Fatturazione Elettronica obbligatoria verso la PA non modificano il quadro normativo vigente in materia fiscale e/o amministrativa. In altri termini fatture che non sono scartate dal Sistema di Interscambio (SdI) potrebbero essere contestate dalla singola amministrazione cliente perché deficitarie di informazioni specifiche (seppure facoltative per il Sdi)".

Sarà cura quindi dei fornitori assicurarsi che, in sede di affidamento di prestazioni, forniture e lavori, i singoli Responsabili dei Settori dell'Ente comunichino le informazioni di cui sopra, (in particolare ed obbligatoriamente gli estremi dell'impegno di spesa), necessarie per la completa compilazione della fattura, onde evitare che la stessa - non potendo essere caricata automaticamente nel sistema contabile/gestionale - venga restituita per mancanza di dati/informazioni, compromettendo la tempestività dei pagamenti e la corretta tenuta del Registro Unico delle Fatture ai sensi dell’art. 42, del decreto legge 66/2014.

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