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12-03-2016 Ordinanza n. 03 del 12/03/2016


ORDINANZA N. 03/2016

IL SINDACO


Vista la nota del Ministero del Corpo Forestale dello Stato Prot. n. 45, Posiz. VI 2/4 del 01/02/2016;
Considerato che la Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio regionale n. 498 del 23/09/1992 emanava delle norme per l'individuazione delle zone di rispetto delle risorse idriche destinate al consumo umano, ai sensi del D.P.R. n. 236 del 24/05/1988;
Visto l'art. 6 comma 1 del D.P.R. n. 236 del 24/05/1988, nel quale viene rilevato che le zone di rispetto devono avere un'estensione di raggio non inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione della sorgente idrica;
Visto che questo Comune dispone delle acque delle sorgenti con cui gestisce e distribuisce l'acqua potabile alla popolazione di questo abitato;
Rilevato che nelle zone di rispetto sono vietate le seguenti attività o destinazioni: a) dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami anche se depurati; b) accumulo di concimi organici; c) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade; d) aree cimiteriali; e) spandimento di pesticidi e fertilizzanti; f) apertura di cave e pozzi; g) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate; h) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti e/o sostanze chimiche pericolosi, sostanze radioattive; i) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; l) impianti di trattamento di rifiuti; m) pascolo e stazzo di bestiame;
Sentito in merito il parere della ASL di Viterbo competente per territorio, a salvaguardia della incolumità e dell'igiene pubblica;
Visto il DPR n. 236 del 24/05/1988;
Visto il D.Lgs. n. 258/2000;
Visto il D.Lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambiente);
Visto il R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (Testo Unico Legge Comunale e Provinciale);
Vista l'Ordinanza Sindacale n. 37 del 18/11/1993 Prot. n. 3580;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni, ricadenti nella zona di rispetto delle sorgenti, inclusa in 200 merti di raggio dal punto di capatazione della sorgente stessa di vietare le seguenti attività o destinazioni:
a) dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
b) accumulo di concimi organici;
c) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
d) aree cimiteriali;
e) spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
f) apertura di cave e pozzi;
g) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
h) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti e/o sostanze chimiche pericolosi, sostanze radioattive;
i) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
l) impianti di trattamento di rifiuti;
m) pascolo e stazzo di bestiame;
I carabinieri e la Polizia Municipale nonché gli incaricati della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Il Sindaco
Giuliani Giovanni


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